Fattura elettronica: tardività e sanzioni

Fattura elettronica: tardività e sanzioni

In caso di tardiva emissione della fattura si applica la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta non regolarmente documentata. Quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione fissa da 500 € a 2.000 €. (art. 6 D.Lgs. 471/97).

L’emissione della fattura.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, le operazioni Iva dei soggetti residenti sono documentate dalla fattura elettronica, ovvero dal file in formato xml transitato per lo SDI e non scartato, altrimenti si considerano non emesse. Effettuati i controlli sulla conformità del file alle specifiche tecniche, lo SDI recapita il file al cliente e invia una ricevuta di consegna al soggetto che ha trasmesso il file. La fattura è, quindi, emessa.

I termini di emissione della fattura elettronica immediata.

La fattura immediata va emessa al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide, ai sensi dell’art.6 DPR 633/1972:

  • per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo
  • per le cessioni di beni con la consegna/spedizione del bene
  • la data di stipula dell’atto per i beni immobili

La trasmissione allo SDI deve avvenire nei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. (art. 21 comma 4 DPR 633/1972).

Qualora la trasmissione allo SDI avvenga nei 12 giorni, la data della fattura dovrà coincidere con la data dell’operazione e non con la data dell’invio. (art.21 comma 2 lettera g bis DPR 633/72)

I termini di emissione della fattura differita.

E’ possibile riepilogare in un unico documento le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, documentate da ddt o documento analogo, effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso acquirente o committente.

In tal caso si parla di fattura differita. La data dell’operazione sarà la data dell’ultima operazione effettuata nel mese. La trasmissione allo SDI deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni

Le sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura, definite dall’art.6 del D.Lgs 471/1997 sono le seguenti:

  • omessa/tardiva/errata fatturazione: dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di € 500;
  • violazione che non incide sulla liquidazione del tributo: da 250€ a 2.000 €;
  • violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 €.

Sanzioni che riguardano la singola violazione, e per le quali è applicabile il ravvedimento operoso.

Violazione che non incide sulla liquidazione del tributo

Tale violazione si ha quando, pur in presenza di una fattura non emessa (perchè, per esempio, il codice fiscale del cliente è errato) e che alla data di versamento dell’iva periodica non è stata ancora regolarizzata, la relativa iva concorre alla determinazione del debito di periodo.

In caso di errori nel versamento dell’iva periodica bisognerà versare anche il tributo omesso con la relativa sanzione, anche ricorrendo al ravvedimento operoso.