IMU abitazione principale: residenza anagrafica e dimora abituale del possessore slegate dal nucleo familiare.
Con la sentenza 209 del 2022 la Corte Costituzionale ha eliminato il riferimento al nucleo familiare nel concetto di abitazione principale ai fini Imu, consentendo, così, ai coniugi aventi residenze diverse di usufruire entrambi dell’esenzione dall’imposta.
La sentenza della Corte Costituzionale.
Con la sentenza 209/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’ art.13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabiliva: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, che dunque è riscritto :”per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Un primo motivo di incostituzionalità è da ritrovarsi nell’impossibilità di accesso all’agevolazione per ciascun possessore dell’immobile adibito ad abitazione principale al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti, irragionevolmente ne avrebbe discriminato il trattamento rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di mero fatto.
Ulteriore motivo di incostituzionalità è da ritrovarsi nella considerazione che la norma censurata non avrebbe agevolato, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, ma anzi avrebbe comportato per i nuclei familiari un trattamento di sfavore rispetto a quello delle persone singole e dei conviventi di fatto.
L’abitazione principale dopo la sentenza.
Ai fini Imu l’abitazione principale è, dunque l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Le seconde case.
Nella propria sentenza la Corte ha escluso che l’esenzione IMU spetti per le “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta. Ove queste abbiano residenze anagrafiche e dimore abituali diverse, la dimora abituale deve essere effettiva.
Quando spetta il doppio esonero.
E’ evidente, dunque, che laddove vi sia dimora abituale (unita alla residenza anagrafica) in entrambi gli immobili, il doppio esonero spetta di sicuro. Ma come dimostrare la dimora abituale? Sicuramente i consumi di elettricità, gas, acqua, telefono, medico curante, luogo di lavoro, scuole dei figli sono una fonte di prova per dimostrare la dimora abituale.
Le annualità pregresse.
Poichè la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto ex tunc, retroattivo, è possibile richiedere il rimborso per le annualità pregresse purchè la situazione giuridica non sia definitiva, come per esempio, una sentenza passata in giudicato, un atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.
E’possibile presentare una istanza di rimborso entro cinque anni dal versamento dimostrando la dimora abituale attraverso consumi di elettricità, gas, acqua, telefono, medico curante, luogo di lavoro, scuole dei figli ecc.
Poichè l’onere della prova è in capo al contribuente, il comune potrebbe rigettare l’istanza se non ritenesse provata la dimora abituale e, quindi, il diritto al rimborso.