Crediti Irpef: i termini di prescrizione.
Come ed entro quando richiedere il rimborso dei crediti irpef da dichiarazione e da eccedenza di versamento.
I crediti da dichiarazione.
Qualora dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi risulti un credito irpef a favore del contribuente, detto credito sarà esposto nei righi 163 o 164 del mod. 730/2023 ovvero nel quadro RX del modello redditi. Il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto al rimborso è di 10 anni a partire dalla data di invio della dichiarazione.
E’ bene sapere che l’Amministrazione finanziaria può sempre, entro il termine di prescrizione, opporre eccezioni alla richiesta di rimborso, senza che abbia adottato alcun provvedimento, e ciò perchè il credito evidenziato in dichiarazione non si consolida per lo spirare del termine entro cui l’AF può esercitare i poteri di accertamento, secondo il principio del “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum.” (cfr. Cassazione 2416/2021).
Modello 730
Nel caso di presentazione del modello 730 il credito viene rimborsato dal sostituto d’imposta, e, solo in casi residui vi potrà essere un credito non incassato dal contribuente, totalmente o parzialmente.
Modello redditi.
Nel caso di presentazione del modello redditi il credito emergente dalla dichiarazione sarà esposto nel quadro RX, e potrà essere utilizzato:
- totalmente in compensazione
- totalmente a rimborso
- parte in compensazione e parte a rimborso
Se il credito viene richiesto a rimborso, totalmente o parzialmente, compilando l’apposita casella del quadro RX, il contribuente deve solo attendere il bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, accertandosi di aver comunicato il proprio Iban tramite l’apposita sezione del proprio cassetto fiscale. In mancanza di detta comunicazione, il contribuente riceverà un vaglia postale. La presentazione, in qualsiasi momento, di un sollecito interrompe la prescrizione e la fa nuovamente decorrere daccapo.
I crediti da eccedenze di versamento
Nel caso di eccedenze di versamento rispetto al dovuto, il termine per richiedere il rimborso dell’eccedenza è di 48 mesi dal versamento. Trasmessa in questi termini la richiesta di rimborso, inizia a decorrere la prescrizione decennale, che può essere interrotta con un sollecito, facendola decorrere da capo.
La richiesta di rimborso
Se la richiesta di rimborso viene accolta, l’Agenzia delle Entrate provvederà a bonificare l’importo richiesto sull’Iban precedentemente comunicato o, in mancanza, a mezzo assegno postale.
Se la richiesta viene respinta è possibile che l’Agenzia:
1 – notifichi un provvedimento di diniego del rimborso, impugnabile nei 60 giorni dalla notifica presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado.
2- non notifichi nulla: si è formato, trascorsi 90 giorni dalla notifica della richiesta di rimborso, il silenzio-rifiuto, impugnabile, anch’esso, nei successivi 60 giorni, presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado.