Titolare effettivo: il TAR sospende il decreto.
Con l’ordinanza 8083/2023 del 7.12.2023 il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare richiesta dai ricorrenti (diverse società fiduciare, alcuni trust company, diversi trust, anche stranieri, e le rispettive organizzazioni di categoria) ha sospeso il termine già fissato nella data dell’11 dicembre 2023 per la comunicazione del Titolare Effettivo.
Le motivazioni
Nell’ordinanza i giudici accolgono la richiesta di sospensiva dell’efficacia del decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) che ha fissato le regole attuative per la trasmissione dei dati del titolare effettivo alle Camere di commercio e la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 09.10.2023 ha fatto scattare il termine dei 60 giorni che sarebbero scaduti l’11 dicembre, considerato che l’8 è festivo.
Riconoscono che l’istanza di sospensione è assistita dal requisito del fumus boni iuris considerato “che le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata
sede di merito.” E’, altresì, assistita dal requisito del periculum in mora ” tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione […]”. Fissando al 27 marzo 2024 l’udienza per il merito.
Il ricorso
I ricorrenti si sono rivolti al TAR per vedere affermato che i mandati fiduciari di cui alla legge 1966/1939 non rientrano nella categoria degli istituti giuridici affini al trust e pertanto non sono oggetto di un’autonoma comunicazione al registro dei titolari effettivi, nonchè per meglio definire i limiti dell’accesso al citato registro da parte di intermediari, professionisti e più in generale da parte dei terzi.
La nota congiunta di commercialisti, notai e avvocati
Nella stessa data una nota congiunta di commercialisti, avvocati e notai chiedeva al governo una proroga del termine per l’adempimento, tenuto conto sia delle difficoltà riscontrate vuoi nell’individuazione dei soggetti legittimati ad effettuare l’adempimento (curatori fallimentari, commissari giudiziali, collegio sindacale) vuoi nell’individuazione del titolare effettivo in determinate fattispecie.