Detrazione Iva per le fatture a cavallo d’anno
Le regole da seguire per esercitare il diritto a detrazione.
Ai sensi dell’art.19 n.1 DPR 633/1972, la detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il relativo diritto.
Il diritto a detrazione: il dies a quo
Il momento dal quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione è da rinvenirsi nel momento in cui “l’imposta diventa esigibile”.
Facendo propri i principi espressi dalla Corte di giustizia UE, la circolare 1/E 2018 ha chiarito che «il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui
in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.”.
É da tale momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti al più tardi entro la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto.
La ricezione della fattura elettronica.
Diventa, dunque, di fondamentale importanza determinare quando la fattura è ricevuta, quando si è in possesso della fattura elettronica. Lo SDI tiene memoria ed indica nel riepilogo delle fatture ricevute in un dato periodo, la data in cui la fattura è stata consegnata dal sistema – e, quindi, ricevuta dal cessionario.
Se la fattura non viene recapitata, il sistema comunicherà al cedente la mancata consegna e depositerà la fattura in una sezione specifica (Fatture messe a disposizione) dell’area riservata del cessionario. La data di consegna sarà, in tali casi, la data di presa visione. E’ del tutto evidente come il soggetto passivo ricevente non possa ritardare indiscriminatamente la presa visione per dilatare il termine per l’esercizio della detrazione, quantomeno perchè a conoscenza dell’effettuazione dell’operazione ed anche, nella maggior parte dei casi, perchè in possesso della copia di cortesia (che nessun valore ha ai fini fiscali).
Fatture a cavallo d’anno
Per le fatture a cavallo d’anno possiamo avere i seguenti casi:
- la fattura è dell’anno x ed è ricevuta nello stesso anno x. La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno x, da inviarsi entro il 30.04 dell’anno x+1.
- Se la registrazione della fattura è eseguita entro l’anno x, la detrazione viene esercitata nella liquidazione periodica di competenza e l’operazione viene convogliata nella dichiarazione Iva.
- Se invece, la fattura è registrata nell’anno x+1 in apposito sezionale, imponibile e imposta vanno indicati direttamente nel quadro VF della dichiarazione relativa all’anno x, senza, ovviamente, far confluire l’operazione anche nella liquidazione periodica del mese/trimestre di registrazione.
- se la fattura dell’anno x viene recapitata dallo Sdi nell’anno x+1, la detrazione dell’imposta avverrà nella liquidazione corrispondente al periodo di registrazione, oppure, al più tardi, direttamente nella dichiarazione Iva relativa all’anno x+1, da presentarsi entro il 30 aprile dell’anno x+2.
Dichiarazione integrativa
Una volta spirato il termine per la detrazione previsto dalla norma, il contribuente può recuperare l’imposta mediante una dichiarazione integrativa. Tale rimedio è esperibile solo per correggere errori od omissioni e non anche in caso di ritardo nell’annotazione della fattura di acquisto. E’ necessario, cioè, aver ricevuto e registrato la fattura nei termini.