Cassazione: multe nulle se l’autovelox non è omologato
Sono illegittime, e quindi nulle, le multe per eccesso di velocità elevate con autovelox approvati ma non omologati.
La sentenza
Con la sentenza 10505/2024, depositata il 19 aprile, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittime le multe per eccesso di velocità elevate con autovelox approvato ma non anche omologato. La questione non è nuova. Il Ministero, infatti ha sempre equiparato approvazione ed omologazione.
La Corte, al contrario, ritiene approvazione ed omologazione due concetti diversi, ma necessari entrambi perchè gli accertamenti siano validi. La Corte esamina la normativa, partendo dall’art. 142 c.d.s che parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, mentre è l’art. 192 del regolamento di esecuzione del CdS, che contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni. Il procedimento di approvazione, per la Corte, è un passaggio autonomo e propedeutico all’omologazione, che è, quindi, processo autonomo e distinto dall’approvazione.
Approvazione ed omologazione
L’omologazione ministeriale, continua la Corte, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che pur essendo amministrativa ha anche natura
necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso.
Il ricorso
Per contestare un’infrazione al Cds è possibile proporre ricorso al Prefetto, direttamente o tramite l’organo accertatore, o al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto, direttamente o tramite l’organo accertatore, è il più semplice e non prevede il pagamento di alcuna somma. E’ indirizzato all’organo gerarchicamente superiore dell’organo accertatore e, dunque, non ha natura imparziale. Non prevede udienze, ma il ricorrente può chiedere l’audizione personale. Deve essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale all’organo accertatore o direttamente al Prefetto, tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed ai documenti ad esso allegati:
- ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza – ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari almeno alla metà del massimo della sanzione edittale (nella maggior parte dei casi la multa almeno raddoppia);
- ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.
L’ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso, se presentato all’organo accertatore o 210 giorni se presentato direttamente al Prefetto, e deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Contro l’ordinanza-ingiunzione è possibile ricorre al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla notifica.
Il ricorso al Giudice di Pace
E’ una causa vera e propria che segue i dettami del codice di procedura civile. Pur non essendo necessaria l’assistenza di un avvocato, è necessario conoscere la procedura di un processo e tenere presente che l’organo accertatore sarà quasi sicuramente difeso da un legale. I costi dipendono del contributo unificato: fino a 1.100 € il contributo unificato è pari ad € 43; superiore a 1.100 € e fino a 5.200 € il contributo unificato è pari ad € 98; oltre è pari a € 237. E’, poi, da considerare che le sentenze del GdP sono impugnabili fino in Cassazione, con lievitazione dei costi e la necessaria assistenza di un legale.
Mettiamo a disposizione un facsimile di ricorso avverso multe per eccesso di velocità predisposto per contestare la non omologazione dell’apparecchiatura. Il facsimile andrà compilato, oltre che con i propri dati, con il numero del verbale, la data di notifica, modello e targa autoveicolo, luogo dell’infrazione.