IMU abitazione principale: residenza anagrafica e dimora abituale del possessore slegate dal nucleo familiare

IMU abitazione principale: residenza anagrafica e dimora abituale del possessore slegate dal nucleo familiare.

Con la sentenza 209 del 2022 la Corte Costituzionale ha eliminato il riferimento al nucleo familiare nel concetto di abitazione principale ai fini Imu, consentendo, così, ai coniugi aventi residenze diverse di usufruire entrambi dell’esenzione dall’imposta.

La sentenza della Corte Costituzionale.

Con la sentenza 209/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’ art.13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabiliva: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, che dunque è riscritto :”per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Un primo motivo di incostituzionalità è da ritrovarsi nell’impossibilità di accesso all’agevolazione per ciascun possessore dell’immobile adibito ad abitazione principale al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti, irragionevolmente ne avrebbe discriminato il trattamento rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di mero fatto.

Ulteriore motivo di incostituzionalità è da ritrovarsi nella considerazione che la norma censurata non avrebbe agevolato, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, ma anzi avrebbe comportato per i nuclei familiari un trattamento di sfavore rispetto a quello delle persone singole e dei conviventi di fatto.

L’abitazione principale dopo la sentenza.

Ai fini Imu l’abitazione principale è, dunque l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Le seconde case.

Nella propria sentenza la Corte ha escluso che l’esenzione IMU spetti per le “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta. Ove queste abbiano residenze anagrafiche e dimore abituali diverse, la dimora abituale deve essere effettiva.

Quando spetta il doppio esonero.

E’ evidente, dunque, che laddove vi sia dimora abituale (unita alla residenza anagrafica) in entrambi gli immobili, il doppio esonero spetta di sicuro. Ma come dimostrare la dimora abituale? Sicuramente i consumi di elettricità, gas, acqua, telefono, medico curante, luogo di lavoro, scuole dei figli sono una fonte di prova per dimostrare la dimora abituale.

Le annualità pregresse.

Poichè la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto ex tunc, retroattivo, è possibile richiedere il rimborso per le annualità pregresse purchè la situazione giuridica non sia definitiva, come per esempio, una sentenza passata in giudicato, un atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.

E’possibile presentare una istanza di rimborso entro cinque anni dal versamento dimostrando la dimora abituale attraverso consumi di elettricità, gas, acqua, telefono, medico curante, luogo di lavoro, scuole dei figli ecc.

Poichè l’onere della prova è in capo al contribuente, il comune potrebbe rigettare l’istanza se non ritenesse provata la dimora abituale e, quindi, il diritto al rimborso.

730 precompilato: per le spese mediche non modificate viene meno l’obbligo di conservazione.

730 precompilato: per le spese mediche non modificate viene meno l’obbligo di conservazione.

Per il 730 2023 precompilato presentato tramite intermediari – Caf o professionisti –vale ora lo stesso principio già applicato al modello presentato in proprio: se si aggiunge o modifica una spesa medica, i controlli formali del Fisco potranno avvenire solo sui documenti di spesa che non erano stati precaricati, e non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie precaricate che non risultano modificati. Per il resto, quando il 730 viene presentato tramite Caf o professionisti – e le modifiche incidono sul reddito o sull’imposta – i controlli documentali avvengono su tutti gli oneri detraibili e deducibili: sia quelli modificati, sia quelli già inseriti dalle Entrate.

I vantaggi per chi accetta

Chi accetta il modello senza variazioni – o con variazioni che non incidono sul tributo o sul reddito – non subirà controlli documentali. Con quattro eccezioni:

  • l’esonero riguarda solo gli oneri detraibili o deducibili comunicati alle Entrate da soggetti terzi;
  • l’Agenzia delle Entrate potrà controllare i dati comunicati dai sostituti d’imposta tramite le certificazione uniche;
  • l’Agenzia potrà sempre chiedere i documenti necessari a verificare i requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni;
  • rimane la possibilità di effettuare accertamenti fiscali.

Conservazione fino al 2028

Quando bisogna aggiungere un’agevolazione o correggerne una già inserita dal Fisco, le cose cambiano. Nel caso del fai-da-te, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. Sarà, quindi, necessario conservare fino al 31 dicembre 2028 il documento di spesa e la prova del pagamento con un mezzo tracciabile.

Fattura elettronica: tardività e sanzioni

Fattura elettronica: tardività e sanzioni

In caso di tardiva emissione della fattura si applica la sanzione dal 90% al 180% dell’imposta non regolarmente documentata. Quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione fissa da 500 € a 2.000 €. (art. 6 D.Lgs. 471/97).

L’emissione della fattura.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, le operazioni Iva dei soggetti residenti sono documentate dalla fattura elettronica, ovvero dal file in formato xml transitato per lo SDI e non scartato, altrimenti si considerano non emesse. Effettuati i controlli sulla conformità del file alle specifiche tecniche, lo SDI recapita il file al cliente e invia una ricevuta di consegna al soggetto che ha trasmesso il file. La fattura è, quindi, emessa.

I termini di emissione della fattura elettronica immediata.

La fattura immediata va emessa al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide, ai sensi dell’art.6 DPR 633/1972:

  • per le prestazioni di servizi con il pagamento del corrispettivo
  • per le cessioni di beni con la consegna/spedizione del bene
  • la data di stipula dell’atto per i beni immobili

La trasmissione allo SDI deve avvenire nei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. (art. 21 comma 4 DPR 633/1972).

Qualora la trasmissione allo SDI avvenga nei 12 giorni, la data della fattura dovrà coincidere con la data dell’operazione e non con la data dell’invio. (art.21 comma 2 lettera g bis DPR 633/72)

I termini di emissione della fattura differita.

E’ possibile riepilogare in un unico documento le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, documentate da ddt o documento analogo, effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso acquirente o committente.

In tal caso si parla di fattura differita. La data dell’operazione sarà la data dell’ultima operazione effettuata nel mese. La trasmissione allo SDI deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le sanzioni

Le sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura, definite dall’art.6 del D.Lgs 471/1997 sono le seguenti:

  • omessa/tardiva/errata fatturazione: dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di € 500;
  • violazione che non incide sulla liquidazione del tributo: da 250€ a 2.000 €;
  • violazione fatturazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a iva o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 €.

Sanzioni che riguardano la singola violazione, e per le quali è applicabile il ravvedimento operoso.

Violazione che non incide sulla liquidazione del tributo

Tale violazione si ha quando, pur in presenza di una fattura non emessa (perchè, per esempio, il codice fiscale del cliente è errato) e che alla data di versamento dell’iva periodica non è stata ancora regolarizzata, la relativa iva concorre alla determinazione del debito di periodo.

In caso di errori nel versamento dell’iva periodica bisognerà versare anche il tributo omesso con la relativa sanzione, anche ricorrendo al ravvedimento operoso.

Oneri deducibili e detraibili nel 730

Oneri deducibili e detraibili nel 730

Gli oneri deducibili

Sono una serie di spese che vanno a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.

Sono oneri deducibili:

  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
  • Assegni periodici corrisposti all’ex coniuge;
  • Contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose;
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità;
  • Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo;
  • Le erogazioni liberali a enti/associazioni benefiche, culturali, scientifiche, ecc.

Gli oneri detraibili

Sono quelle spese che vanno a diminuire l’imposta da pagare. La loro misura varia a seconda della tipologia di spesa ( 19% per le spese sanitarie, 50% per le spese di ristrutturazione edilizia ecc.). Qualora la detrazione cui si ha diritto sia maggiore dell’imposta da pagare (incapienza) la quota di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.

Sono oneri detraibili :

  • Spese mediche ( il 19% della parte eccedente i 129 €);
  • Spese vetirinarie ( il 19% della parte eccedente 129 € e su una spesa massima di 550 €);
  • Spese per gli interessi passivi dei mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale ( il 19% con un tetto di 4.000 €);
  • Spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale (il 19% per una spesa massima di 1.000 €);
  • Spese per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (il 19% con un limite massimo di 530 € o 1.291 € a seconda della polizza);
  • Abbonamento trasporto pubblico (il 19%, con una spesa massima di 250 €)
  • Spese di istruzione (non universitarie e universitarie, il 19% con tetti diversi a seconda della spesa);
  • Spese per gli asili nido (il 19% con un tetto di 632 € per ciascun figlio);
  • Spese funebri (il 19% con un importo massimo di 1.550 €);
  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi ( il 19% con una spesa massima di 210 € per ciascun figlio);
  • Spese di ristrutturazione edilizia (50% in 10anni con un tetto di spesa pari a 96.000€)
  • Spese per risparmio energetico (65% in 10 rate annuali con tetti di spesa a seconda dei lavori);
  • Spese ai fini del Bonus Facciate (90% o 60% per le spese sostenute nel 2022);
  • Spese ai fini del Superbonus (110% in 5 0 4 rate);
  • Spese per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici (Bonus mobili, 50% con una spesa massima di € 10.000);
  • Spese per interventi di sistemazione a verde (Bonus Verde, 36% per una spesa massima di 5.000 €);
  • Spese per la rimozione delle barriere architettoniche (75% in cinque anni);
  • Le erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado, enti/associazioni benefiche, Onlus, fondazioni culturali, scientifiche, ecc.( il 19%, 30% o 35% a seconda della spesa)

Dal 2021 la detrazione degli oneri spetta a condizione che i pagamenti siano tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Codice fiscale per stranieri

Codice fiscale per stranieri: on line la guida in 17 lingue

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate una miniguida al codice fiscale in 17 lingue destinata ai cittadini stranieri residenti in Italia. La guida, composta di due pagine, spiega cos’è e come si calcola il codice fiscale e a cosa serve. La seconda parte della guida illustra le modalità di richiesta del codice fiscale distinguendo tra cittadini comunitari e cittadini extraUE.

I cittadini comunitari possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino. I cittadini comunitari possono usufruire del SSN con la tessera sanitaria rilasciata dal paese di residenza.

Ai cittadini extraUe che arrivano in Italia e vi intendono soggiornare, il codice fiscale è rilasciato:

  • dallo Sportello unico per l’Immigrazione, per i cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare;
  • dalla Questura per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.

La guida, poi, si sofferma sui cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ai quali il codice fiscale viene rilasciato dalla Polizia di frontiera al momento della richiesta; sui minori stranieri non regolari o non accompagnati, sui profughi ucraini e sui cittadini stranieri già soggiornanti ma privi di codice fiscale.

La guida è pubblicata, tra le altre, anche in arabo, urdu, tagalog.

Come e quando presentare la dichiarazione dei redditi

Come e quando presentare la dichiarazione dei redditi

A seconda della tipologia di reddito prodotto, le persone fisiche presentano il modello 730 o il modello redditi.

Lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730. Tutte le altre persone fisiche presenteranno il modello redditi.

Come si presenta il modello 730. Il mod. 730 si presenta in via telematica, direttamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area riservata, ovvero tramite CAF o professionista abilitato o anche tramite il sostituto d’imposta che presti assistenza fiscale. Non è obbligatorio presentare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, presentando il modello tramite CAF, intermediari o sostituto d’imposta.

Quando si presenta il mod. 730. Il modello 730 va presentato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello d’imposta.

Come si presenta il modello Redditi. Il modello redditi si presenta in via telematica direttamente online o tramite intermediario abilitato.

Quando si presenta il modello Redditi. Il modello redditi va presentato entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello d’imposta.

Rottamazione proroga delle scadenze

Rottamazione proroga delle scadenze

Più tempo per presentare la domanda per l’adesione alla rottamazione quater. Con comunicato stampa di oggi, 21 aprile, il Mef annuncia che la scadenza del 30.04 per la presentazione della domanda di adesione sarà prorogata al 30.06. Di consrguenza è differito dal 30.06 al 30.09 il termine entro cui Agenzia Entrate Riscossione deve comunicare le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Così come sarà differito al 31.10 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31.07.

L’istanza di adesione è solo telematica e si presenta dal sito di Agenzia Entrate Riscossione in area privata, previo accesso con spid, cie o cns, ovvero in area pubblica.

Precompilata 2023

Al via la precompilata 2023

Con comunicato stampa del 18 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla campagna delle dichiarazioni 2023. Dal 2 maggio sarà possibile accedere alla propria precompilata, dall’11 maggio sarà possibile accettare, modificare ed inviare il mod. 730 ed il modello redditi, con termine per l’invio tramite web fissato, rispettivamente, al 2 ottobre ed al 30 novembre.

Novità 2023. Dal 20 Aprile, accedendo all’area riservata sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a visualizzare, accettare o modificare ed inviare la propria dichiarazione precompilata, nonchè ad utilizzare gli altri servizi presenti sul sito delle Entrate. In alternativa l’autorizzazione può essere data tramite una videochiamate con un funzionario delle Entrate. Richiesta via web e videochiamata si vanno ad aggiungere alla richiesta via pec ed alla presentazione presso gli uffici dell’Agenzia. Ulteriore novità, per le richieste via pec, è che le richieste potranno essere inviate anche dalla pec del delegato – e non solo del delegante.

Come accedere. Per poter accedere alla precompilata è necessario essere dotati di spid, cie, cns.

8,5,2 per mille

8,5,2 per mille: come effettuare la scelta.

Nella propria dichiarazione dei redditi ogni contribuente può destinare:

  • l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa
  • il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale
  • il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico
  • il 2 per mille della propria Irpef in favore di una associazione culturale.

Le scelte non sono alternative e possono, quindi, essere tutte espresse, senza che ciò comporti maggiori imposte in capo al contribuente. Per esprimere la scelta è sufficiente firmare nell’apposito riquadro scelto.

L’8 per mille del gettito Irpef può essere destinato:

  • allo Stato
  • alla Chiesa Cattolica
  • all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
  • alle Assemblee di Dio in Italia
  • alla Chiesa Evangelica Valdese
  • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia
  • all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
  • alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale
  • alla Chiesa apostolica in Italia
  • all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
  • all’Unione Buddhista Italiana
  • all’Unione Induista Italiana
  • all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)

E’ possibile scegliere una sola Istituzione.

E’ bene sapere che la ripartizione dei fondi avviene in proporzione alle scelte espresse, e che in mancanza di firma (e, quindi, di scelta), l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse.

A questo link del dipartimento delle finanze è possibile consultare la ripartizione e le statitistiche sull’ 8 per mille.

Il 5 per mille dell’Irpef può essere destinato:

  • Al sostegno del volontariato e delle Onlus
  • Al finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università
  • Al finanziamento della ricerca sanitaria
  • Al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
  • Al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza
  • Sostegno alle Asd
  • Sostegno degli Enti gestori delle aree protette

La scelta, anche qui, va effettuata apponendo la firma nel relativo riquadro ed eventualmente il codice fiscale del beneficiario. In questo caso beneficiano del contributo coloro che sono iscritti negli elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate. Qui l’area tematica.

Il due per mille è rivolto al sostegno dei partiti politici (qui le statistiche) ovvero ad associazioni culturali iscritte in appositi elenchi tenuti dal Ministero dei Beni culturali (qui tutte le info)

Definizione agevolata: nuovo servizio da Riscossione

Definizione agevolata: nuovo servizio da Riscossione

Nuovo servizio messo in campo da Agenzia delle Entrate Riscossione per facilitare coloro che, dall’interno dell’area riservata, vogliono aderire alla cd. rottamzione ed hanno numerose cartelle. Fino ad oggi era necessario inserire a mano uno per uno i numeri delle cartelle, adesso viene in soccorso un nuovo servizio di riscossione che semplifica la presentazione della domanda, soprattutto per quei contribuenti che hanno numerose cartelle da far confluire nella domanda. Sarà sufficiente selezionare la voce “Selezione tutti i documenti” per inserire tutte le cartelle nella domanda. Qualora, invece, non si volessero inserire tutte le cartelle sarà sufficiente selezionare la singola cartella o il singolo carico da far rientrare nella domanda di definizione. La domanda può essere presentata entroil 30 aprile, anche da area pubblica.