Forfettari come compilare CU

Forfettari, il bollo riaddebitato in fattura: come compilare la CU.

Novità nella compilazione della CU in relazione ai percipienti che hanno adottato il regime forfettario.

Come noto, l’agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 428/2022 del 12 agosto 2022, ha chiarito che, nel caso di addebito in fattura dell’imposta di bollo di 2 euro da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario, l’imposta di bollo evidenziata nelle fatture emesse da tali contribuenti, costituisce ricavo o compenso ed è quindi imponibile ai fini delle imposte dirette.

Ricordiamo che l’agenzia delle Entrate, nella propria risposta, partiva dalla considerazione che le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario sono soggette all’imposta di bollo sin dal momento della loro formazione, non addebitando tali contribuenti l’Iva in rivalsa. Orbene, poiché l’obbligo di apporre il bollo sulla fattura è a carico del soggetto che la emette, l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico dello stesso, non venendo meno, comunque, la solidarietà del debito d’imposta tra il prestatore che emette la fattura e il committente. Proprio per effetto di detta solidarietà il primo ha la facoltà di chiedere al secondo il rimborso dell’imposta, riaddebitandola in fattura. In tale ipotesi, sempre secondo l’Agenzia, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo rende la stessa parte integrante del suo compenso, risultando assimilato ai ricavi e concorrendo alla determinazione forfettaria del reddito, nonché al computo del limite dei 65/85 mila euro. Nella pratica la Certificazione Unica dovrà riportare il bollo insieme al compenso con il codice 24 (punto 6) e la CU non dovrà quindi più essere predisposta su due pagine con i codici 24 del compenso e 22 del bollo, come invece era stato lo scorso anno.

Ravvedimento speciale e irregolarita formali proroga scadenze

Ravvedimento speciale e irregolarità formali, prorogata la scadenza del 31 marzo. Cambiano le date per il versamento rateale.

Irregolarità formali. Più tempo per correggere le irregolarità formali ed effettuare il versamento della prima rata della mini-sanzione.

La legge di Bilancio aveva posto come termine ultimo per versare i 200 euro di “sanzione” per ciascun periodo d’imposta in due rate di pari importo, la prima con scadenza 31 marzo 2023, la seconda con scadenza 31 marzo 2024.Il decreto bollette approvato in Consiglio dei ministri, all’articolo 17, introduce lo slittamento della prima scadenza dal 31 marzo al 31 ottobre 2023.

Ravvedimento speciale. Più tempo anche per il “ravvedimento speciale” che slitta dal 31 marzo al 30 settembre. Si tratta della possibilità di sanare le irregolarità sostanziali delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni fino al 2021. Cambia inoltre il calendario delle otto rate da versare per mettersi in regola con il fisco, che non saranno più trimestrali. Le nuove scadenze per i versamenti sono: 30 settembre 2023, 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima va applicato un tasso d’interesse del 2%.

Introdotta, inoltre, la possibilità di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio, divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio, sono definibili entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Sono definibili anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con oggetto atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate.